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Così parlò Sua Eccellenza

Language columnLe parole e i fatti
AuthorTullio De Mauro
Date 9 novembre 1973
NewspaperPaese Sera
Publication placeRoma
Publication countryItalia
Page3
Column1-2


[1]
A GUARDARSI attorno, non si smette mai di constatare che la maniera di scegliere le parole di cui sono fatti i nostri discorsi, la maniera di costruire le frasi, perfino i toni che usiamo leggendo o parlando, insomma tutto ciò che si chiama «stile» non è qualche cosa di neutro, qualche cosa che ha rapporto solo con i gusti letterari.
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È invece qualche cosa che ha base in determinate collocazioni di classe sociale e perfino nelle collocazioni politiche.
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E le conseguenze dello stile che scegliamo sono anch’esse politiche e di classe: scegliere questa o quella parola, questo o quel giro di frase, significa aprire o chiudere il nostro discorso alla comprensione di certi gruppi sociali.
[4]
Se ancora qualcuno dubita che le parole sono esse stesse fatti, e fatti politicamente rilevanti, non ha che da prendere in considerazione, ad esempio, il linguaggio dei magistrati italiani.
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Non è facile farlo.
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Riviste forensi e massari non sono alla portata di tutti.
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Abbiamo, è vero, da qualche anno due belle e importanti riviste: «Qualegiustizia», promossa da un valoroso gruppo di magistrati democratici (e pubblicata dalla Nuova Italia), e «Politica del diritto», pubblicata dal Mulino e diretta e scritta da Rodotà, Cassere, Amato e altri studiosi attenti alle implicazioni e conseguenze politiche del diritto.
[8]
In entrambe le riviste, a cercare con pazienza, si trovano materiali utili per le considerazioni che ci interessano.
[9]
Ma ogni ricerca porta via tempo.
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E dunque già per questo motivo di apparenza banale dobbiamo essere assai grati a due fiorentini, Antonio Santoni Rugiu, ben noto studioso di pedagogia, e Milly Mostardini, che ora ci mettono sotto gli occhi, senza fatica e con poca spesa, una a suo modo affascinante antologia dei discorsi dei procuratori generali.
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Protagonista della antologia è proprio il modo di esprimersi dei nostri P.
[12]
G., e il titolo del libro (pubblicato da Guaraldi) è appunto: I P.
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G.: linguaggio politica educazione nei discorsi dei procuratori generali.
[14]
«La legge non ammette ignoranze», si dice.
[15]
Più esattamente (e più prudentemente, in una società che conta ancora un analfabeta su cinque persone, a tre delle quali è stato impedito di andare oltre la licenza elementare), il codice penale vigente dice: «Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale».
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Queste parole sono abbastanza chiare.
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Non così, non sempre così il resto dei nostri codici.
[18]
Quanti sono in grado di capire certi articoli delle nostre leggi?
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Solo pochi eletti se la cavano dinanzi a testi come questo:
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«Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente della pena ordinaria del reato, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta».
[21]
Questo testo non è fatto per essere capito dalla gente.
[22]
E non è dei peggiori.
[23]
In esso, almeno, non ci si trovano, come altrove, parole usate in modo strampalato (gli amici giuristi mi perdonino) rispetto all’uso corrente dell’italiano moderno, tipo le «persone travisate» che «commettono il fatto» di «impossessarsi della cosa mobile altrui», o «il possessore di buona fede» il quale, apprendiamo, «fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale».
[24]
So bene che su questo punto la discussione è antica.
[25]
Un corpo di leggi civili e penali, in una società complessa e articolata come una società moderna, tende ad essere scritto non per chi alle leggi deve attenersi nel comune vivere, ma per avvocati, magistrati, giuristi.
[26]
Forse questo non è inevitabile.
[27]
Un testo come la Costituzione italiana dimostra che è ben possibile scrivere norme tanto precise e definite quanto chiare e largamente comprensibili a tutti.
[28]
Tuttavia, piaccia o non piaccia, Costituzione a parte, la oscurità è di casa nei nostri codici e ancor più nella miriade di leggi e decreti varati nei venticinque anni del malgoverno democristiano.
[29]
Ciò rende particolarmente delicata la posizione dei magistrati.
[30]
Se lo stato di fatto presente e, forse, le esigenze tecniche del fare leggi rendono oscuro il testo di tante norme, spetta ai magistrati, nei loro interventi, e soprattutto nella motivazione delle sentenze, parlare chiaro, tradurre cioè in parole largamente comprensibili a tutti gli interessati (e interessati siamo e possiamo essere tutti) le norme e le ragioni della loro applicazione.
[31]
Come si sa, tra i magistrati è venuta avanti, sempre più forte, una tendenza che pensa e agisce così.
[32]
Vi sono ormai giudici, soprattutto giovani, che chiamano «padrone» il padrone e «crumiro» il crumiro.
[33]
Ma, per molto altri, scrivere la motivazione di una sentenza è ancora un’occasione per mettere in mostra quella che loro ritengono la loro cultura: fare citazioni latine di quarta mano, sparare parole «difficili», abbandonarsi a ironie, esporre la loro visione filosofica del mondo, chiamare sacri bronzi le campane.
[34]
Se dai magistrati giovani la attenzione si sposta ai magistrati anziani, ai Procuratori Generali, è questa seconda fazione quella che detiene ancora la maggioranza schiacciante.
[35]
I Procuratori generali aprono l’anno giudiziario «in nome del popolo» con dei grandi discorsi: ma con poche eccezioni (Bianchi d’Espinosa, in parte Colli) il popolo e la democrazia sono dimenticati per tutto il resto del discorso.
[36]
Buona parte del P.
[37]
G. comincia i suoi discorsi usando l’abolitissimo titolo di «eccellenza».
[38]
Ma è inutile prendersela con loro.
[39]
Perfino certi giudici costituzionali non impediscono alla gente di appellarli «Eccellenza».
[40]
Perfino tra loro c’è chi non si rende contro di quel che può implicare questo appellativo: «Il mondo è andato avanti, ma tu sei ancora fermo al tempo dei Borboni».
[41]
Il resto, una volta usato un titolo abolito, vien da : non ci stupiremo se «l’argomento» è, per i procuratori, il tema in cui versiamo, gli «scioperi» sono i sistemi sleali e perniciosi di lotta, i ricchi e i poveri sono le classi agiate (Gava, Agnelli, Vassallo) e le classi meno abbienti, l’accoppiamento sessuale è l’atto del congresso carnale.
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Nemmeno ci stupiremo che l’atrocità della depressione economica venga esaltata in questi bilanci annuali come difesa (usbergo) dalle tentazioni:
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«Non doletevi, genti della Lucania, di appartenere al depresso Mezzogiorno, pensando che questo presupposto di fatto, se rallenta il vostro cammino sulla strada del benessere economico, vi ha daltro canto preservato finora dalla contaminazione di quei valori morali che il progresso economico quasi fatalmente compromette, come ci mostrano i fatti».
[44]
Non doliamoci, no.
[45]
Ma constatiamo quanto sono lontani da noi tutti i P.
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G.
[47]
«I nostri riti, i nostri sistemi, il nostro linguaggio non si adattano alla comprensione e alle necessità del cittadino», ammette un P.
[48]
G.
[49]
Carmelo Spagnuolo.
[50]
«Sante parole», commenta la brava Milly Moscardini.
[51]
Sante parole, concludiamo anche noi, sante parole, signor procuratore generale, anzi (scusi): Eccellenza.

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