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La parola che condanna

Language columnBada come parli
AuthorSalvatore Claudio Sgroi
Date 03 ottobre 1987


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Il numero degli italiani che annualmente hanno a che fare, come suol dirsi, con la giustizia senza peraltro necessariamente risultare alla fine colpevoli è stando alle statistiche, non proprio piccolo. Se ne può quindi inferire per il passato la particolare frequenza, nel linguaggio giuridico e in quello comune dell’espressione avviso di reato, con cui il giudice contestava un reato a qualcuno, passibile o meno di arresto immediato.

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Se ne deducono facilmente le connotazioni pesantemente negative di cui l’espressione aveva finito col caricarsi nell’uso comune. Infatti, anche in quei casi in cui il reato contestato risultava alla fine inesistente perché non compiuto, l’essere oggetto di un «avviso di reato» finiva di per col costituire un marchio di disonore, difficile da far dimenticare nell’opinione pubblica.

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Dopo il 1972 l’espressione avviso di reato, con il giudizio di condanna a priori che essa comportava, è stata sostituita nell’uso giuridico (scomparendo conseguentemente dal linguaggio comune) con una dizione più neutrale e meno compromessa, quale comunicazione giudiziaria. In questa formula che tecnicizza un termine della lingua comune è assente ogni allusione a qualsiasi colpa e l’attenzione è decisamente spostata sul mittente, piuttosto che sul destinatario. Si tratta cioè di un invito al cittadino, da parte del giudice, a presentarsi in Tribunale, «sin dal primo atto di istruzione», quando, a sua discrezione, ci sia un qualche indizio che giustifichi appunto tale comparizione. La «comunicazione giudiziaria» rappresentava un momento di democratizzazione sul piano linguistico, ed un progresso più in generale riguardo alle garanzie costituzionali del cittadino. Essa doveva essere infatti «effettuata per posta in plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno» e comportava «obbligatoriamente l’indicazione della norma di legge violata», nonché la «data del fatto addebitato».

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Ora il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, in cui la dizione comunicazione giudiziaria dopo quindici anni viene abolita e sostituita con quella di informazione di garanzia. Qui la neutralità semantica dell’espressione che recupera decisamente parole comuni tecnicizzandole è ancora maggiore, spostata com’è a vantaggio del destinatario. La riforma terminologica del Consiglio dei ministri mira a correggere le distorsioni legate alla precedente pratica della «comunicazione giudiziaria». La nuova informazione di garanzia va infatti trasmessa giusto poco prima della fine del primo atto istruttorio solo quando il giudice ha raccolto indizi più che provanti per poter contestare a qualcuno un reato.

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Come tutti i linguaggi settoriali, anche il linguaggio giuridico si rivela così soggetto ai mutamenti semantici e lessicali, legati ai cambiamenti culturali di una società. In questo particolare linguaggio settoriale, gli agenti del mutamento linguistico non sono però la «massa parlante» di una società, quanto piuttosto una sua rappresentanza specifica, con potere anche di legislazione linguistica.

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La nuova terminologia giuridica presenta certamente il vantaggio della trasparenza semantica, legata com’è al linguaggio comune e contribuisce nel contempo ad attenuare il carattere formalizzato, codificato e in parte artificiale proprio del linguaggio giuridico e del suo uso.

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Ben venga dunque tale innovazione terminologica, che suona nella sostanza come un invito da parte del potere esecutivo e legislativo alla magistratura per un uso più meditato e motivato della contestazione di un reato. Purché, ovviamente, tale cambiamento non si limiti a un mutamento puramente nominalistico, lasciando nella sostanza le cose come prima.

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Salvatore Claudio Sgroi


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