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Maarten Janssen, 2014-
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La parola che condanna
Language column
Bada come parli
Author
Salvatore Claudio Sgroi
Date
03
ottobre
1987
more header data
[1]
Il
numero
degli
italiani
che
annualmente
hanno
a
che
fare
,
come
suol
dirsi
,
con
la
giustizia
–
senza
peraltro
necessariamente
risultare
alla
fine
colpevoli
–
è
stando
alle
statistiche
,
non
proprio
piccolo
.
[2]
Se
ne
può
quindi
inferire
per
il
passato
la
particolare
frequenza
,
nel
linguaggio
giuridico
e
in
quello
comune
dell’
espressione
avviso
di
reato
,
con
cui
il
giudice
contestava
un
reato
a
qualcuno
,
passibile
o
meno
di
arresto
immediato
.
[3]
Se
ne
deducono
facilmente
le
connotazioni
pesantemente
negative
di
cui
l’
espressione
aveva
finito
col
caricarsi
nell’
uso
comune
.
[4]
Infatti
,
anche
in
quei
casi
in
cui
il
reato
contestato
risultava
alla
fine
inesistente
perché
non
compiuto
,
l’
essere
oggetto
di
un
«
avviso
di
reato
»
finiva
di
per
sé
col
costituire
un
marchio
di
disonore
,
difficile
da
far
dimenticare
nell’
opinione
pubblica
.
[5]
Dopo
il
1972
l’
espressione
avviso
di
reato
,
con
il
giudizio
di
condanna
a
priori
che
essa
comportava
,
è
stata
sostituita
nell’
uso
giuridico
(
scomparendo
conseguentemente
dal
linguaggio
comune
)
con
una
dizione
più
neutrale
e
meno
compromessa
,
quale
comunicazione
giudiziaria
.
[6]
In
questa
formula
–
che
tecnicizza
un
termine
della
lingua
comune
–
è
assente
ogni
allusione
a
qualsiasi
colpa
e
l’
attenzione
è
decisamente
spostata
sul
mittente
,
piuttosto
che
sul
destinatario
.
[7]
Si
tratta
cioè
di
un
invito
al
cittadino
,
da
parte
del
giudice
,
a
presentarsi
in
Tribunale
,
«
sin
dal
primo
atto
di
istruzione
»
,
quando
,
a
sua
discrezione
,
ci
sia
un
qualche
indizio
che
giustifichi
appunto
tale
comparizione
.
[8]
La
«
comunicazione
giudiziaria
»
rappresentava
un
momento
di
democratizzazione
sul
piano
linguistico
,
ed
un
progresso
più
in
generale
riguardo
alle
garanzie
costituzionali
del
cittadino
.
[9]
Essa
doveva
essere
infatti
«
effettuata
per
posta
in
plico
chiuso
raccomandato
con
ricevuta
di
ritorno
»
e
comportava
«
obbligatoriamente
l’
indicazione
della
norma
di
legge
violata
»
,
nonché
la
«
data
del
fatto
addebitato
»
.
[10]
Ora
il
Consiglio
dei
ministri
ha
approvato
un
disegno
di
legge
,
in
cui
la
dizione
comunicazione
giudiziaria
–
dopo
quindici
anni
–
viene
abolita
e
sostituita
con
quella
di
informazione
di
garanzia
.
[11]
Qui
la
neutralità
semantica
dell’
espressione
–
che
recupera
decisamente
parole
comuni
tecnicizzandole
–
è
ancora
maggiore
,
spostata
com’
è
a
vantaggio
del
destinatario
.
[12]
La
riforma
terminologica
del
Consiglio
dei
ministri
mira
a
correggere
le
distorsioni
legate
alla
precedente
pratica
della
«
comunicazione
giudiziaria
»
.
[13]
La
nuova
informazione
di
garanzia
va
infatti
trasmessa
–
giusto
poco
prima
della
fine
del
primo
atto
istruttorio
–
solo
quando
il
giudice
ha
raccolto
indizi
più
che
provanti
per
poter
contestare
a
qualcuno
un
reato
.
[14]
Come
tutti
i
linguaggi
settoriali
,
anche
il
linguaggio
giuridico
si
rivela
così
soggetto
ai
mutamenti
semantici
e
lessicali
,
legati
ai
cambiamenti
culturali
di
una
società
.
[15]
In
questo
particolare
linguaggio
settoriale
,
gli
agenti
del
mutamento
linguistico
non
sono
però
la
«
massa
parlante
»
di
una
società
,
quanto
piuttosto
una
sua
rappresentanza
specifica
,
con
potere
anche
di
legislazione
linguistica
.
[16]
La
nuova
terminologia
giuridica
presenta
certamente
il
vantaggio
della
trasparenza
semantica
,
legata
com’
è
al
linguaggio
comune
e
contribuisce
nel
contempo
ad
attenuare
il
carattere
formalizzato
,
codificato
e
in
parte
artificiale
proprio
del
linguaggio
giuridico
e
del
suo
uso
.
[17]
Ben
venga
dunque
tale
innovazione
terminologica
,
che
suona
nella
sostanza
come
un
invito
da
parte
del
potere
esecutivo
e
legislativo
alla
magistratura
per
un
uso
più
meditato
e
motivato
della
contestazione
di
un
reato
.
[18]
Purché
,
ovviamente
,
tale
cambiamento
non
si
limiti
a
un
mutamento
puramente
nominalistico
,
lasciando
nella
sostanza
le
cose
come
prima
.
[19]
Salvatore
Claudio
Sgroi
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